Art. 22.
(Carta unica del territorio).

      1. La pianificazione territoriale e urbanistica generale comunale recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse nonché i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi o da disposizioni per legge. Tale pianificazione costituisce la carta unica del territorio e rappresenta l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi eventuali vincoli e prescrizioni sopravvenuti.

 

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